fusione.. derogabilità dei termini ex artt. 2501 bis e 2501 sexies


 

Cons. Not. Milano 24.07.2001, principi uniformi in tema di società

 

Nell'ambito della procedura di fusione o scissione, i termini di cui agli articoli 2501-bis e 2501-sexies, c.c., disposti nell'interesse dei soci, sono derogabili per unanime consenso degli stessi, fermo restando che, in caso di mancata deroga da parte dei soci, ciascun termine decorre dal verificarsi dell'evento assunto come dies a quo:

a)      iscrizione del progetto nel registro delle imprese, per il termine di un mese di cui all'art. 2501-bis c.c., e

b)      deposito dei documenti presso la sede sociale, per il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-sexies c.c.).

 

Motivazioni

 

La massima ribadisce un principio già affermato dal Tribunale di Milano; appare opportuno confermarne la validità in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 2501-bis c.c., in particolare sottolineando che la nuova disposizione, seppur di diverso tenore ("tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese"), non ha certamente modificato la ratio di questi termini dilatori, che restano di esclusivo interesse dei soci.

 

D'altra parte il nuovo testo dell'articolo 2501 bis riecheggia fortemente il disposto del (pure ritenuto derogabile) articolo 2501-sexies c.c. ("Devono restare depositati ... durante i trenta giorni che precedono l'assemblea..."), e ciò conforta l'interpretazione indicata.